Art. 3.

      1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) procede automaticamente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento dei trattamenti di pensione di cui all'articolo 1 che costituiscono condizioni di diritto acquisito fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino del sistema pensionistico.

 

Pag. 4